Art. 3.
(Perequazione e contributi speciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la perequazione e i contributi speciali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, attribuiti a regioni ed enti locali, in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione;

 

Pag. 10

          b) istituzione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

          c) previsione della finalità del fondo di cui alla lettera b) di integrare le risorse finanziarie degli enti con minore capacità fiscale per abitante e di finanziare gli oneri derivanti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tenendo conto del costo della vita in ciascuna regione e dell'evasione fiscale;

          d) alimentazione del fondo di cui alla lettera b) di carattere orizzontale con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante;

          e) assicurazione nelle modalità di alimentazione del fondo di cui alla lettera b) della trasparenza dei flussi delle risorse tra regioni affluenti e regioni traenti;

          f) ripartizione delle quote del fondo di cui alla lettera b) in modo da ridurre di non oltre il 50 per cento le differenze di capacità fiscale per abitante;

          g) determinazione della capacità fiscale per abitante con applicazione di aliquote standard rapportata al costo della vita in ciascuna regione;

          h) definizione e revisione triennale delle regole di evoluzione nel tempo dell'entità del fondo di cui alla lettera b) tali da stimolare l'efficienza delle amministrazioni regionali e la capacità di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale;

          i) previsione di un periodo transitorio, non superiore a cinque anni, in cui la perequazione può essere effettuata tenendo conto in misura sempre più ridotta anche della spesa storica. Tale periodo transitorio è valido sia per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia per le altre materie esclusive regionali o concorrenti;

          l) costituzione in ciascuna regione di un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il Consiglio regionale delle autonomie

 

Pag. 11

locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante;

          m) fissazione iniziale del fondo regionale di cui alla lettera l) in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale, fermi restando tutti i trasferimenti provenienti da fondi europei;

          n) definizione di entità, criteri di riparto, tipologie, sistemi di cofinanziabilità, regole e presupposti in presenza dei quali lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, concede risorse aggiuntive ed effettua gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

          o) istituzione all'interno della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dell'unità tecnica di monitoraggio e controllo sul fondo perequativo, composta da tecnici e rappresentanti delle regioni che alimentano il fondo, al fine di assicurare il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, applicando eventuali riduzioni di trasferimenti correlati a sprechi e inefficienze.